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E' da qualche giorno che in giro si sente dire che la lista che ha perso le elezioni amministrative vuole presentare ricorso.Questo e' leggittimo e democratico.Si ma su che base?Quanti sono i voti contestati?Allego una sentenza per fare capire quanto la cosa sia irrilevante e potrebbe ancora innescare odio e malumori,maturita' politica significa anche fare un passo in dietro,vi immaginate un consiglio diverso da quello di adesso?A chi gioverebbe un cambio di marcia?
Terme Vigliatore , 21 Luglio 2010 Avvisi e comunicati Stampa COMUNICATO STAMPA N. 44
Tribunale Amministrativo Regionale: Pubblicazione delle Motivazioni.
Con Sentenza N. “938 / 2009”, depositata in data 22 Maggio 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (IVª Sezione), ha pubblicato le motivazioni che hanno determinato il rigetto per inammissibilità del ricorso elettorale attraverso il quale, era stato chiesto “l’annullamento delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Terme Vigliatore (ME), tenutesi il 15 e il 16 Giugno 2008”. In particolare, come si evince dalla lettura della motivazione della citata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ha integralmente accolto le conclusioni e le argomentazioni svolte nel giudizio dagli Avvocati Nino Branca ed Arturo Merlo i quali, nella qualità di difensori rispettivamente del Consigliere Comunale Stefano Feminò, nonché del Consigliere Comunale Crisafulli Carmela e del Sindaco Dr. Bartolo Cipriano, avevano sostenuto la inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso in quanto con lo stesso venivano lamentate delle semplici irregolarità nelle operazioni di spoglio e nelle successive verbalizzazioni, insuscettibili di incidere sulla genuinità, autenticità e correttezza dell’intera competizione elettorale svoltasi democraticamente. Infatti, come affermato testualmente nella suddetta sentenza dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, in linea con quanto sostenuto dai citati difensori: “… in materia di operazioni elettorali, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, quelle cioè idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza degli elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto”. Sempre secondo il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, quanto detto trova il suo fondamento nel fatto che “… nel procedimento elettorale, l’interesse primario consiste nella salvaguardia della volontà popolare così come cristallizzata al momento delle elezioni, per cui ogni ricostruzione attendibile della stessa impedisce la tutela di un interesse tecnicamente strumentale alla riedizione delle operazioni di voto”.
Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Terme Vigliatore, 25 Maggio 2009. Il Portavoce Tommaso Donato
Ufficio Stampa Comune di Terme Vigliatore
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